Il Testo Unico sulla Sicurezza - D. Lgs. 81/08 s.m.i. - all'art. 36 stabilisce che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e della prevenzione incendi;
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
  • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ancora il datore di lavoro deve fare in modo che ciascun lavoratore riceva adeguate informazioni su:

La conoscenza dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione costituisce solo il primo passo per l'adozione di comportamenti sicuri. Infatti è impossibile pretendere di modificare i comportamenti dei soggetti solo sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, ma è necessario intervenire sugli atteggiamenti degli stessi e questo può essere realizzato mediante la formazione dei lavoratori. Il D. Lgs. 81/08 assegna al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, nell'ambito delle loro competenze, il compito di assicurare che ciascun lavoratore, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

La formazione deve, inoltre, essere ripetuta in presenza di nuovi rischi o in relazione all'evoluzione dei rischi.

FORMAZIONE

Aimone Liotta Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro


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