La nomina dell’incarico di RSPP è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dall’art. 17 comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i..
L’incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione può essere svolto:
- dal datore di lavoro stesso nel caso di aziende artigiane e industriali fino a trenta addetti previa frequenza di apposito corso di formazione
- da un incaricato dipendente dell’organizzazione previa frequenza dei corsi specifici per RSPP per il macrosettore ATECO di appartenenza
- da un esperto esterno all’organizzazione qualora le capacità all’interno dell’azienda siano insufficienti
Il responsabile del servizio è un esperto in materia di sicurezza e salute che ha ricevuto apposita formazione; è designato dal datore di lavoro e assume un incarico prettamente consulenziale.
I suoi compiti sono:
a) individuazione e valutazione dei fattori di rischio, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) fornire ai lavoratori le informazioni necessarie in materia di tutela e salute nei luoghi di lavoro.
La mancata nomina del Responsabile comporta un sanzione prevista dall’art. 55 comma 1 lett b) del DLgs 81/08 e s.m.i.
"E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), 9+6 salvo il caso previsto dall’articolo 34;"
AA