La legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese 2026, approvata il 4 marzo 2026, in attesa di pubblicazione in Gazzetta, modifica il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) inserendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3, dedicato alle prestazioni svolte in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Il legislatore interviene quindi su un tema, che negli ultimi anni, ha assunto grande importanza ai fini organizzativi per le aziende: la gestione degli obblighi di sicurezza quando il lavoro è svolto fuori dai locali aziendali, ad esempio presso l’abitazione del dipendente o in altri luoghi scelti dal lavoratore.

Il nuovo comma 7-bis stabilisce che, quando la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile in luoghi non controllati dal datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità di lavoro avviene principalmente tramite informazione preventiva sui rischi.

In particolare, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale siano individuati:

– i rischi generali connessi allo svolgimento dell’attività;

– i rischi specifici legati alla modalità di esecuzione del lavoro agile;

– gli aspetti connessi in particolare all’utilizzo dei videoterminali.

Fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi legati allo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali.

Ribadendo così il principio per cui, se il luogo di lavoro non è sotto il controllo dell’impresa, la sicurezza si basa su un modello di responsabilità condivisa tra datore e lavoratore, quindi l’azienda fornisce informazione e indicazioni preventive, mentre

il lavoratore è chiamato ad applicarle concretamente nello svolgimento dell’attività.

Per la violazione di questo obbligo viene  introdotta una specifica sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

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