QUESITI

ISI INAIL 2011 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. OBIETTIVO
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  Possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

 2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50%  dei costi del progetto.
Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa.  Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000  è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.

3. DESTINATARI
Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. RISORSE 
Per l'anno 2011  l'INAIL ha stanziato 205 milioni di euro ripartiti in budget regionali.

5. MODALITA' E TEMPI

5.1. Compilazione della domanda

Nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 sul sito www.inail.it  - Punto Cliente,  le imprese, previa registrazione sul sito,  avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio soglia).   I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia attengono principalmente a: 
dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità, tipologia ed efficacia  dell'intervento, con la ulteriore previsione di un bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.

  5.2. Salvataggio della domanda on-line

  Al termine dell'inserimento della domanda nella procedura informatica, le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda.

  5.3. Invio della domanda on-line

Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on-line;  la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle domande saranno pubblicate sul sito  www.inail.it  a partire dal 14 marzo 2012.   L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. 
Entro  i 30 giorni successivi all'invio telematico l'impresa deve trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo.

6. DOCUMENTAZIONE - INFORMAZIONI
Tutte le informazioni potranno essere trovate negli Avvisi pubblici e relativi allegati,  nonché nel Manuale per l'utilizzo della procedura on-line.

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Sistemi di gestione, ecco le linee di indirizzo per le aziende

La collaborazione di 14 aziende coordinate da INAIL e da Consel Consorzio Elis ha portato alla elaborazione delle "Linee di indirizzo Sgsl - Ar", il documento che definisce un modello comune di Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro delle aziende a rete e illustrato, a Roma, nel convegno "Sicurezza, prevenzione e competitività: il ruolo attivo delle imprese".
Una task force costituita da rappresentanti di INAIL (in particolare della Contarp, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) e Consel si è impegnata nella costituzione delle Linee Guida che dovrebbero assicurare da un lato la corrispondenza con Linee guida Uni INAIL, gli standard pubblicati dall'Uni nel 2001 e predisposti in collaborazione con INAIL, ex Ispesl e tutte le principali parti sociali - e, dall'altra, assicurare una congruenza con le (assai diffuse a livello internazionale) Ohsas 18001. Le linee guida Sgsl – Ar dovrebbero quindi permettere l'applicazione di entrambi gli standard internazionali, coniugando sia l’intento dell’organizzazione e dell'implementazione del sistema di gestione, che la verifica di sua certificazione.
Il documento si connota come strategico per imprese “a rete” intendnendosi delle realtà produttive da una diffusione capillare sul territorio e i cui processi produttivi e organizzativi sono, dunque, anche strettamente correlati all'indotto.
In tal senso si parla di sinergia fra grandi gruppi industriali, su un tema, quella della sicurezza sul lavoro che può essere preso a riferimento anche dalle pmi per le quali l’Inail sta comunque pensando ad un ulteriore documento che organizzi il Sgsl in base alle loro esigenze più specifiche caratterizzandolo rispetto alle reali dimensioni d’impresa.
Inoltre le "Linee di indirizzo Sgsl - Ar" potrà rappresentare un ulteriore e importante passo avanti nella diffusione di best practices in grado di contribuire ulteriormente al contenimento del fenomeno infortunistico e alla promozione di modelli aziendali sempre più rispettosi della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro pubblicherà sul numero di Marzo un articolo di approfondimento sul tema a cura della Dott.ssa Gabriella Galli.

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Omesse visite mediche, non è necessaria la prescrizione

La Corte con sentenza n.5864/2011 chiarisce in materia di regolarizzazioni per omesse visite mediche.
Nel caso di specie un datore di lavoro aveva omesso le prescritte visite mediche per i lavoratori adibiti a lavoro notturno, una violazione a carattere permanente essendo perdurata nel tempo l'omissione.
In questi casi, il contravventore deve far cessare la permanenza della sua condotta illecita ovvero non deve più reiterarla.
Per le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda il legislatore ha previsto che - ove il contravventore adempia a tali prescrizioni - può beneficiare di una particolare misura premiale consistente nell'oblazione in via amministrativa.
Se però la notizia della contravvenzione arriva immediatamente, da altra fonte, al P.M., è quest'ultimo che investe l'organo di vigilanza perché possa dettare le sue prescrizioni per eliminare l'infrazione accertata.
La Corte però, ricorda che la prescrizione di regolarizzazione può - non necessariamente deve - essere impartita dall'organo di vigilanza il quale, può determinarsi a non impartirla (perchè, ad es., non c'è nulla da regolarizzare, o perché la regolarizzazione c'è già stata ed è congrua).
Comunque, non c'è alcun "diritto" del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere; egli è comunque tenuto a "regolarizzare". Ove regolarizzi , anche adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli, il contravventore può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta e può chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione ordinaria in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata dell'oblazione in sede amministrativa.

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IL SISTEMA DI PREVENZIONE 

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta una assoluta priorità per l’Italia, che con l’approvazione definitiva nel luglio 2009 del decreto “correttivo” (D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) al Testo unico n. 81/2008, ha completato il disegno di riforma iniziato nel 2007, equiparando l’Italia agli standard normativi internazionali ed europei.   

In tal modo, il nostro Paese si è dotato di una legislazione moderna e uniforme sul territorio nazionale, elemento essenziale per perseguire l’obiettivo posto dall’Unione Europea di ridurre del 25% gli infortuni sul lavoro entro il 2012. 
Tale obiettivo, pur essendo ambizioso, assume una grande importanza, non solo per i costi sociali che il fenomeno infortunistico produce (oltre 45 miliardi di euro all’anno nel 2005  secondo i dati INAIL, pari al 3,21% del PIL), ma principalmente per la sua dimensione sociale ed umana, in quanto tali costi costituiscono il riflesso materiale di beni inestimabili quali la vita e la salute dei lavoratori.

La strategia di prevenzione promossa dal Ministero privilegia, nel rinnovato contesto normativo, non più un approccio sanzionatorio e repressivo ma l’adozione di misure condivise tra Amministrazioni e parti sociali, volte a promuovere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e l’informazione, la qualificazione delle imprese e la semplificazione degli adempimenti burocratici. 

L’efficacia del sistema di prevenzione, infatti, passa inevitabilmente per una effettiva collaborazione tra lavoratori e aziende, in un contesto di competenze precisamente definite delle Amministrazioni pubbliche.   

Perché il “sistema” funzioni è fondamentale che lavoratori e datori di lavoro siano a conoscenza e rispettino i loro diritti e doveri, in un ciclo continuo:

• i lavoratori devono essere consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme, ma anche il dovere di partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro. Il lavoratore ha poi il dovere di segnalare al datore di lavoro, specie tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali carenze del sistema o miglioramenti apportabili ad esso;   

• il datore di lavoro ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto la produzione, di valutare il rischio e prevenirlo con soggetti e strutture di supporto: Medico Competente e Servizio di Prevenzione e Protezione. Deve, conseguentemente alle attività di valutazione dei rischi da lavoro, attuare le misure di prevenzione degli infortuni previste dalla Legge, senza eccezioni o ritardi.   

D’altro verso, le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a supportare lavoratori e datori di lavoro a prevenire gli infortuni sul lavoro. Così il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha intrapreso con una serie di controlli, specialmente nel settore edile, dove si verificano il maggior numero di infortuni, anche mortali, ad esempio ispezionando nell’anno 2008 oltre 22.000 cantieri e impartendo 27.000 prescrizioni in materia di salute e sicurezza.   

Il Ministero intende inoltre attivare ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati per migliorare i livelli di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. In tale contesto è stato definito un Accordo per l’anno 2009 in Conferenza Stato Regioni per il finanziamento di attività promozionali ed è in fase di definizione l’analogo accordo per l’anno 2010, mentre è stato razionalizzato il coordinamento degli interventi ispettivi su tutto il territorio nazionale. 

Tra le altre attività in corso, si segnalano:  


• l'istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) che consenta alle Pubbliche Amministrazioni la condivisione di informazioni in materia di prevenzione degli infortuni e vigilanza sulle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 


• la valorizzazione degli accordi aziendali, territoriali e nazionali nonché dei codici di condotta etici e delle buone prassi in materia; 

• la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico, in modo che possano in tali settori operare solo coloro che siano in regola, con l’introduzione di una “patente a punti” per il settore edile.  

A queste azioni è stata affiancata una costante campagna di informazione, con tanti interventi, tra cui una newsletter dedicata,  alla quale verrà affiancato l’inserimento della salute e della sicurezza nei programmi scolastici ed universitari, in modo da sollecitare tra i futuri lavoratori la diffusione della cultura della prevenzione in ambiente di lavoro.

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LINEE GUIDA E BUONE PRASSI

Linee Guida

Le presenti linee guida sono state elaborate per indirizzare e facilitare i comportamenti dei soggetti della sicurezza, sia pubblici che privati, nella applicazione delle misure di salute e sicurezza, in particolari settori di attività, al fine di poter realizzare una più qualificata opera di prevenzione.

  • per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata 
    Documento (formato .pdf - 333 Kb) 
    Allegato (formato .pdf - 295 Kb) 
  • per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili 
    Documento (formato .pdf - 523 Kb) 
  • per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto 
    Documento (formato .pdf - 550 Kb) 
  • per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
    Documento (formato .pdf - 820 Kb)

Per la consultazione dell’intera raccolta di linee guida vai al sito dell’ INAIL ex ISPESL all'indirizzo http://www.ispesl.it/documentazione/linee.asp

Buone Prassi


Per la presentazione di soluzioni organizzative o procedurali, adottate volontariamente e in grado di migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (“buone prassi” ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1, lett. v) del D.lgs. n. 81/2008), la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato un modello da presentare, ai fini della “validazione” della buona prassi. 
Per l’avvio della relativa procedura di selezione delle buone prassi, è necessario compilare il modello in ogni sua parte, corredarlo di documentazione di supporto e predisporre, in allegato al medesimo modello, una relazione riassuntiva, redatta in modo chiaro e semplice, al fine di consentire una più efficace e rapida divulgazione della buona prassi. L’intera documentazione può essere inoltrata al seguente indirizzo:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 


D.G. Tutela condizioni di lavoro 
Divisione III Via Fornovo 8 00192 Roma 
Tel.06.4683.4059 
Fax.06.4683.4260   

Oppure al seguente indirizzo mail: 

Div3TutelaLavoro@lavoro.gov.it    

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Regolamento sulle modalità di applicazione delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale in ambito di trasporto ferroviario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 19 del 24 gennaio 2011

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2011 il decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 concernente il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario di quanto disposto in tema di pronto soccorso aziendale dal Decreto Interministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008).
 
Il Regolamento, in particolare, definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.

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PROROGA VALUTAZIONE STRESS - LAVORO CORRELATO

VALUTAZIONE STRESS-LAVORO CORRELATO: DIFFERIMENTO TERMINE PER TUTTI AL 31 DICEMBRE 2010

Validità della proroga per P.A. e privati

La PROROGA al 31 DICEMBRE 2010 del termine di decorrenza degli obblighi sulla valutazione dei rischi da STRESS da LAVORO-CORRELATO per le pubbliche amministrazioni e’ stata estesa anche ai PRIVATI. Lo prevede un emendamento approvato il 24 giugno in commissione Bilancio del Senato.

L’evoluzione della normativa

Gli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, così come novellato dal D. Lgs. 106/09, prevedeva l’obbligo dell’inserimento della valutazione dello stress da lavoro-correlato integrato nel documento di valutazione dei rischi entro il 1 agosto 2010.  Un decreto, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “’Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevedeva che gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, non sarebbero stati applicati alle amministrazioni pubbliche almeno fino al 31.12.2010.

La PROROGA, inizialmente, quindi, prevista solo per le P.A., si era resa necessaria per consentire agli enti pubblici di adottare le opportune misure organizzative derivanti dall’obbligo di valutazione tra i diversi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori anche dello stress lavorativo. La norma avrebbe, però difatti, introdotto una DISPARITA’ di trattamento fra lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni ed il resto del mondo del lavoro. I primi, infatti, non avrebbero vista più applicata nei loro confronti la tutela prevenzionistica (limitatamente alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato) disposta dagli articoli 28 e 29 del T.U. Si poneva quindi un quesito sulla legittimità costituzionale di tale provvedimento, che di fatto avrebbe garantito una tutela prevenzionistica “ridotta” ai lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del privato, che avrebbero invece continuato a vedere applicata, nei propri confronti lemisure, in materia di stress lavoro correlato previste dall’attuale “Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro”.

Il successivo EMENDAMENTO approvato il 24 giugno in commissione Bilancio del Senato ESTENDE pertanto la possibilità che la valutazione dei rischi da stress da lavoro-correlato venga prorogata al 31 dicembre 2010 anche per il SETTORE PRIVATO.

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SANZIONI MANCATA FONOMETRIA RUMORE

La Valutazione del Rumore ll D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,nella parte relativa al "rumore", ha ribadito l’obbligo di tutti i datori di lavoro di eseguire la "valutazione fonometrica" con il supporto di un “tecnico fonometrico”. I risultati della fonometria devono essere inseriti nella valutazione dei rischi. Il mancato adempimento comporta una sanzione di 4.032 €Stesso discorso è necessario dare per le "vibrazioni meccaniche" , entrato in vigore nel 2006, ha introdotto l’obbligo di effettuare una valutazione (documento di valutazione) di carico di lavoro d’uso delle attrezzature che emettono vibrazione, secondo parametri e strumenti complessi. Anche il mancato adeguamento a questa norma comporta severe sanzioni.   

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DEFINIZIONE DI LOCALE INTERRATO E SEMINTERRATO

La definizione di locale interrato e seminterrato è diversa a seconda della fonte di provenienza. 
Diversi anni fa il Ministero del Lavoro in una nota inviata agli organi ispettivi periferici diede alcuni indirizzi sull’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 e si espresse nel senso di considerare locali interrati quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna e seminterrati quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello stesso piano campagna per una altezza inferiore al 50% dell’altezza del locale medesimo, ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al piano campagna, a più del 50% dell’altezza del locale medesimo. Per quanto riguarda i locali disposti in zone con piano esterno inclinato o disposti ad altezze diverse la stessa nota suggeriva, per individuare se il locale era interrato, seminterrato o meno, di fare riferimento ad una altezza media perimetrale dei locali da adibire a lavoro.

Successivamente ci sono state altre definizioni di locali interrati e seminterrati (decreto ministeriale sull’edilizia scolastica, decreto antincendio sugli impianti termici a gas, regolamenti comunali, linee guida, norme tecniche, circolari e finanche la giurisprudenza in una sentenza) la più recente delle quali ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 si trova (pag. 6 e segg.) nelle "Linee-guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro" ex art. 48, D.P.R. n. 303/1956 emesse dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2006 n. 30-1995 (B.U.R. n. 6, 9 febbraio 2006), alla quale si consiglia di fare riferimento e che così citano in merit





Lo STUDIO offre supporto nella gestione di tutti gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene, formazione dei lavoratori, visite mediche, prevenzione incendi, sistemi di gestione ed ove richiesto assunzione...>

La stesura del documento di valutazione dei rischi, rappresenta il punto di partenza nella gestione della sicurezza in ogni azienda/ente. Il datore di lavoro deve pertanto procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni,...>

L’INFORTUNIO E’ IL SOPRAGGIUNGERE DELL’IMPREVISTO SULL’IMPREPARATO(C. Eltenton)