ISI INAIL 2011 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
1. OBIETTIVO
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto.
Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.
3. DESTINATARI
Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
4. RISORSE
Per l'anno 2011 l'INAIL ha stanziato 205 milioni di euro ripartiti in budget regionali.
5. MODALITA' E TEMPI
5.1. Compilazione della domanda
Nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 sul sito www.inail.it - Punto Cliente, le imprese, previa registrazione sul sito, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio soglia). I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia attengono principalmente a:
dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità, tipologia ed efficacia dell'intervento, con la ulteriore previsione di un bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.
5.2. Salvataggio della domanda on-line
Al termine dell'inserimento della domanda nella procedura informatica, le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda.
5.3. Invio della domanda on-line
Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on-line; la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 14 marzo 2012. L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.
Entro i 30 giorni successivi all'invio telematico l'impresa deve trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo.
6. DOCUMENTAZIONE - INFORMAZIONI
Tutte le informazioni potranno essere trovate negli Avvisi pubblici e relativi allegati, nonché nel Manuale per l'utilizzo della procedura on-line.
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Sistemi di gestione, ecco le linee di indirizzo per le aziende
La collaborazione di 14 aziende coordinate da INAIL e da Consel Consorzio Elis ha portato alla elaborazione delle "Linee di indirizzo Sgsl - Ar", il documento che definisce un modello comune di Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro delle aziende a rete e illustrato, a Roma, nel convegno "Sicurezza, prevenzione e competitività: il ruolo attivo delle imprese".
Una task force costituita da rappresentanti di INAIL (in particolare della Contarp, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) e Consel si è impegnata nella costituzione delle Linee Guida che dovrebbero assicurare da un lato la corrispondenza con Linee guida Uni INAIL, gli standard pubblicati dall'Uni nel 2001 e predisposti in collaborazione con INAIL, ex Ispesl e tutte le principali parti sociali - e, dall'altra, assicurare una congruenza con le (assai diffuse a livello internazionale) Ohsas 18001. Le linee guida Sgsl – Ar dovrebbero quindi permettere l'applicazione di entrambi gli standard internazionali, coniugando sia l’intento dell’organizzazione e dell'implementazione del sistema di gestione, che la verifica di sua certificazione.
Il documento si connota come strategico per imprese “a rete” intendnendosi delle realtà produttive da una diffusione capillare sul territorio e i cui processi produttivi e organizzativi sono, dunque, anche strettamente correlati all'indotto.
In tal senso si parla di sinergia fra grandi gruppi industriali, su un tema, quella della sicurezza sul lavoro che può essere preso a riferimento anche dalle pmi per le quali l’Inail sta comunque pensando ad un ulteriore documento che organizzi il Sgsl in base alle loro esigenze più specifiche caratterizzandolo rispetto alle reali dimensioni d’impresa.
Inoltre le "Linee di indirizzo Sgsl - Ar" potrà rappresentare un ulteriore e importante passo avanti nella diffusione di best practices in grado di contribuire ulteriormente al contenimento del fenomeno infortunistico e alla promozione di modelli aziendali sempre più rispettosi della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro pubblicherà sul numero di Marzo un articolo di approfondimento sul tema a cura della Dott.ssa Gabriella Galli.
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Omesse visite mediche, non è necessaria la prescrizione
La Corte con sentenza n.5864/2011 chiarisce in materia di regolarizzazioni per omesse visite mediche.
Nel caso di specie un datore di lavoro aveva omesso le prescritte visite mediche per i lavoratori adibiti a lavoro notturno, una violazione a carattere permanente essendo perdurata nel tempo l'omissione.
In questi casi, il contravventore deve far cessare la permanenza della sua condotta illecita ovvero non deve più reiterarla.
Per le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda il legislatore ha previsto che - ove il contravventore adempia a tali prescrizioni - può beneficiare di una particolare misura premiale consistente nell'oblazione in via amministrativa.
Se però la notizia della contravvenzione arriva immediatamente, da altra fonte, al P.M., è quest'ultimo che investe l'organo di vigilanza perché possa dettare le sue prescrizioni per eliminare l'infrazione accertata.
La Corte però, ricorda che la prescrizione di regolarizzazione può - non necessariamente deve - essere impartita dall'organo di vigilanza il quale, può determinarsi a non impartirla (perchè, ad es., non c'è nulla da regolarizzare, o perché la regolarizzazione c'è già stata ed è congrua).
Comunque, non c'è alcun "diritto" del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere; egli è comunque tenuto a "regolarizzare". Ove regolarizzi , anche adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli, il contravventore può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta e può chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione ordinaria in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata dell'oblazione in sede amministrativa.
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IL SISTEMA DI PREVENZIONE
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta una assoluta priorità per l’Italia, che con l’approvazione definitiva nel luglio 2009 del decreto “correttivo” (D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) al Testo unico n. 81/2008, ha completato il disegno di riforma iniziato nel 2007, equiparando l’Italia agli standard normativi internazionali ed europei.
In tal modo, il nostro Paese si è dotato di una legislazione moderna e uniforme sul territorio nazionale, elemento essenziale per perseguire l’obiettivo posto dall’Unione Europea di ridurre del 25% gli infortuni sul lavoro entro il 2012.
Tale obiettivo, pur essendo ambizioso, assume una grande importanza, non solo per i costi sociali che il fenomeno infortunistico produce (oltre 45 miliardi di euro all’anno nel 2005 secondo i dati INAIL, pari al 3,21% del PIL), ma principalmente per la sua dimensione sociale ed umana, in quanto tali costi costituiscono il riflesso materiale di beni inestimabili quali la vita e la salute dei lavoratori.
La strategia di prevenzione promossa dal Ministero privilegia, nel rinnovato contesto normativo, non più un approccio sanzionatorio e repressivo ma l’adozione di misure condivise tra Amministrazioni e parti sociali, volte a promuovere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e l’informazione, la qualificazione delle imprese e la semplificazione degli adempimenti burocratici.
L’efficacia del sistema di prevenzione, infatti, passa inevitabilmente per una effettiva collaborazione tra lavoratori e aziende, in un contesto di competenze precisamente definite delle Amministrazioni pubbliche.
Perché il “sistema” funzioni è fondamentale che lavoratori e datori di lavoro siano a conoscenza e rispettino i loro diritti e doveri, in un ciclo continuo:
• i lavoratori devono essere consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme, ma anche il dovere di partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro. Il lavoratore ha poi il dovere di segnalare al datore di lavoro, specie tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali carenze del sistema o miglioramenti apportabili ad esso;
• il datore di lavoro ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto la produzione, di valutare il rischio e prevenirlo con soggetti e strutture di supporto: Medico Competente e Servizio di Prevenzione e Protezione. Deve, conseguentemente alle attività di valutazione dei rischi da lavoro, attuare le misure di prevenzione degli infortuni previste dalla Legge, senza eccezioni o ritardi.
D’altro verso, le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a supportare lavoratori e datori di lavoro a prevenire gli infortuni sul lavoro. Così il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha intrapreso con una serie di controlli, specialmente nel settore edile, dove si verificano il maggior numero di infortuni, anche mortali, ad esempio ispezionando nell’anno 2008 oltre 22.000 cantieri e impartendo 27.000 prescrizioni in materia di salute e sicurezza.
Il Ministero intende inoltre attivare ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati per migliorare i livelli di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. In tale contesto è stato definito un Accordo per l’anno 2009 in Conferenza Stato Regioni per il finanziamento di attività promozionali ed è in fase di definizione l’analogo accordo per l’anno 2010, mentre è stato razionalizzato il coordinamento degli interventi ispettivi su tutto il territorio nazionale.
Tra le altre attività in corso, si segnalano:
• l'istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) che consenta alle Pubbliche Amministrazioni la condivisione di informazioni in materia di prevenzione degli infortuni e vigilanza sulle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• la valorizzazione degli accordi aziendali, territoriali e nazionali nonché dei codici di condotta etici e delle buone prassi in materia;
• la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico, in modo che possano in tali settori operare solo coloro che siano in regola, con l’introduzione di una “patente a punti” per il settore edile.
A queste azioni è stata affiancata una costante campagna di informazione, con tanti interventi, tra cui una newsletter dedicata, alla quale verrà affiancato l’inserimento della salute e della sicurezza nei programmi scolastici ed universitari, in modo da sollecitare tra i futuri lavoratori la diffusione della cultura della prevenzione in ambiente di lavoro.
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LINEE GUIDA E BUONE PRASSI
Linee Guida
Le presenti linee guida sono state elaborate per indirizzare e facilitare i comportamenti dei soggetti della sicurezza, sia pubblici che privati, nella applicazione delle misure di salute e sicurezza, in particolari settori di attività, al fine di poter realizzare una più qualificata opera di prevenzione.
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per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata
Documento (formato .pdf - 333 Kb)
Allegato (formato .pdf - 295 Kb)
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per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili
Documento (formato .pdf - 523 Kb)
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per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto
Documento (formato .pdf - 550 Kb)
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per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Documento (formato .pdf - 820 Kb)
Per la consultazione dell’intera raccolta di linee guida vai al sito dell’ INAIL ex ISPESL all'indirizzo http://www.ispesl.it/documentazione/linee.asp
Buone Prassi
Per la presentazione di soluzioni organizzative o procedurali, adottate volontariamente e in grado di migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (“buone prassi” ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1, lett. v) del D.lgs. n. 81/2008), la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato un modello da presentare, ai fini della “validazione” della buona prassi.
Per l’avvio della relativa procedura di selezione delle buone prassi, è necessario compilare il modello in ogni sua parte, corredarlo di documentazione di supporto e predisporre, in allegato al medesimo modello, una relazione riassuntiva, redatta in modo chiaro e semplice, al fine di consentire una più efficace e rapida divulgazione della buona prassi. L’intera documentazione può essere inoltrata al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.G. Tutela condizioni di lavoro
Divisione III Via Fornovo 8 00192 Roma
Tel.06.4683.4059
Fax.06.4683.4260
Oppure al seguente indirizzo mail:
Div3TutelaLavoro@lavoro.gov.it
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Regolamento sulle modalità di applicazione delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale in ambito di trasporto ferroviario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 19 del 24 gennaio 2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2011 il decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 concernente il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario di quanto disposto in tema di pronto soccorso aziendale dal Decreto Interministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008).
Il Regolamento, in particolare, definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.
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