Le vibrazioni meccaniche sono movimenti oscillatori caratterizzati da una frequenza relativamente elevata e da una ampiezza relativamente piccola: in pratica, sono i piccoli spostamenti periodici di un elemento attorno al proprio punto di riferimento.
Esse vengono prodotte durante il funzionamento di una macchina o di una attrezzatura (moti alternati e scoppi di motori endotermici; moti alternati di motori elettrici; ingranaggi e manovellismi in moto; alberi, giunti e coppie coniche in rotazione; ecc. che possono essere ulteriormente amplificati da usura, incuria ed assenza/insufficienza di manutenzione da parte dell'Azienda o Ente) ed indotti su tutta o su parte della carcassa che, entrando in contatto con il corpo del lavoratore, vengono a diffondersi anche su questi.
Come gran parte dei rischi lavorativi che non producono una menomazione immediata, quali i tagli, gli schiacciamenti, le cadute dall'alto, ecc., le vibrazioni meccaniche vengono puntualmente sottovalutate o considerate "inevitabili" non solo dalle Imprese, ma dagli stessi lavoratori: tuttavia, l'esposizione prolungata alle vibrazioni meccaniche manifesta ugualmente i suoi nefasti effetti sulla salute degli operatori, semplicemente dilazionandoli in tempi lunghi e con differenti intensità da soggetto a soggetto.
Dai dati del 3rd European Survey on Working Conditions di Dublino del 2000 emerge come in Europa ben il 24% dei lavoratori sarebbe esposto a vibrazioni meccaniche, mentre in Italia il dato salirebbe addirittura al 26%.
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Le prime sono quelle prodotte da utensili portatili, manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso o similari, mentre le seconde sono quelle prodotte da macchinari vibranti, veicoli, mezzi operativi.
I nuovi obblighi per le aziende e gli enti introdotti dalla nuova normativa
La Direttiva Europea 2002/44/CE del 25 giugno 2002, recepita nel sistema giuridico del nostro Paese con il D.Lgs. 187/05 ed ora con il D.Lgs. 81/08, è una norma legislativa di natura prevenzionale, ovvero volta ad evitare o, almeno, a ridurre l'esposizione all'agente lesivo dei lavoratori, poiché fissa due soglie che fanno scattare differenti azioni obbligatorie:
- è una inferiore, corrispondente al "valore d'azione", che, se superata, implica l'avvio di alcuni provvedimenti di base (interventi tecnici, adeguata organizzazione del lavoro, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) che fissano i requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che dovrebbero evitare l'insorgere di effetti sulla salute o malattie professionali.
- è una superiore, corrispondente al "valore limite", che, se superata, implica l'immediata adozione di provvedimenti atti a riportare l'esposizione al di sotto della stessa e l'avvio di operazioni atte a individuare le cause del superamento e a adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione che evitino il ripetersi del superamento.
Al fine di non incappare nel reato di "omessa valutazione dei rischi" le Aziende e gli Enti devono pertanto, d'ora in avanti, indagare con estremo rigore in merito a tutte le situazioni in cui i propri lavoratori possano essere soggetti ai rischi da vibrazioni meccaniche, anche quelle finora ignorate o comunque trascurate in quanto reputate semplicisticamente ininfluenti sulla salute dei lavoratori.
Di tale valutazione occorre elaborare un documento scritto che contenga i seguenti elementi:
" Art. 202 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. - Valutazione dei rischi "
1) Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2) Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3) L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.
4) L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.
Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
- condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
Omissis...


