Allegato XV D.Lgs. 81/08 Art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. (Merloni ter).
Definizione
Piano che si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto.
Chi lo predispone
Viene predisposto a cura dell'appaltatore o del concessionario per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni nel caso non si applichi il disposto di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08.
Quando si predispone
Viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).
Chi lo aggiorna
L'aggiornamento è demandato all'impresa esecutrice.
Chi lo verifica
Le verifiche sono demandate agli enti di controllo.
Quando è previsto
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri dove non si applichi il titolo IV del D. Lgs. 81/08. In questi cantieri si è in assenza di PSC.
I contenuti minimi del Piano
Il PSS contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.