L’attestazione di qualificazione S.O.A. è il documento che sostituisce l’iscrizione al vecchio Albo Nazionale Costruttori ed è necessaria all’impresa per partecipare agli appalti di Lavori Pubblici per importi superiori a € 150.000,00. Tale Attestazione viene rilasciata da appositi Organismi di diritto privato (Società per azioni) denominati S.O.A. (Società Organismo di Attestazione), previa verifica dei requisiti.
Possono ottenere l’Attestazione S.O.A.
- Imprese individuali;
- Società e Cooperative;
- Consorzi tra Cooperative di produzione e lavoro;
- Consorzi tra Imprese artigiane;
- Consorzi stabili.
Il periodo di validità dell’Attestazione di qualificazione è pari a cinque anni, ma entro il terzo anno l’impresa deve sottoporsi ad una verifica di mantenimento dei requisiti;
Il rinnovo dell’Attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza, purché siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio della stessa.
Il periodo di validità dell’Attestazione di qualificazione è pari a CINQUE anni, ma in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale dell’attestazione l’impresa è tenuta a richiedere alla SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria la verifica di mantenimento dei requisiti (cd. verifica triennale). In tale sede l’impresa deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 78 del D.P.R. n. 207/2010;
- Certificazione di qualità, in caso di attestazione per categorie con classifiche pari o superiori alla III – Euro 1.033.000,00;
- Idonee referenze bancarie;
- Patrimonio netto di valore positivo, in caso di società di capitali;
- Idonea direzione tecnica;
- Staff tecnico, in caso di attestazione per “Prestazione di progettazione e costruzione”;
- Adeguata attrezzatura tecnica;
- Adeguato organico medio annuo.
I requisiti, invece, dei lavori eseguiti e dei lavori di punta non vengono verificati in sede di verifica triennale.
Documentazione e tempi di rilascio
Per il conseguimento dell’Attestazione di qualificazione l’impresa, una volta stipulato con una SOA autorizzata l’apposito contratto, è tenuta a presentare i documenti per la dimostrazione dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010.
La SOA, a sua volta, è obbligata a concludere l’istruttoria entro 90 giorni dal perfezionamento del contratto di cui innanzi.
La procedura, tuttavia, può essere sospesa per chiarimenti, integrazioni documentali o accertamenti (anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa) per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni.
L’istruttoria pertanto non può avere, in caso di sospensione, una durata superiore a 180 giorni.
Trascorso, infatti, un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o a emettere un provvedimento di diniego.


